VERBALE dell’ASSEMBLEA degli ASSOCIATI

del CENTRO RICERCHE TAI CHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

per ADEGUAMENTO STATUTARIO alla RIFORMA dello SPORT

(D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti)

Verbale n° 76 del 12/11/2023

In data 12/11/2023 alle ore 12.00, si è riunita l’Assemblea degli associati, regolarmente convocata secondo i dettami statutari vigenti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

– Adeguamento dello Statuto dell’Associazione alla Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti) (delibera straordinaria);

Rinnovo delle cariche sociali (delibera ordinaria);

– Varie ed eventuali (delibera ordinaria).

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Antonio Schiavone il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Alessia Sarrapochiello che accetta.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale necessario di associati atto a poter deliberare, convalida la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente illustra quindi la nuova proposta di Statuto, adeguato a quanto previsto dalla Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti) e risponde alle domande poste dai presenti.

SI DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto aggiornato secondo la Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti), con contestuale variazione della sede legale in Via Trenno, n. 41, cap 20151, Milano (MI);

Di dare mandato al presidente, Sig. Antonio Schiavone di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente quindi introduce il secondo punto all’Ordine del Giorno:

Rinnovo delle cariche sociali

Il Presidente raccoglie e presenta i nominativi dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali. Il presidente pone quindi in votazione e l’Assemblea delibera il nuovo Consiglio Direttivo formato da Antonio Schiavone, Marzia Bianchi, Alessia Sarrapochiello, Roberta Fontana, Dino Pavan, Antonio Pugliese, Luigi Simonetti. Ricorda come l’attribuzione delle cariche interne al consiglio direttivo avverrà nella prima riunione del consiglio direttivo successiva a questa assemblea.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 13.30.

STATUTO del “Centro Ricerche Tai Chi Associazione Sportiva Dilettantistica”

Articolo 1
Comparto Normativo – Denominazione – Sede – Durata – Oggetto sociale – Ambito di operatività

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Centro Ricerche Tai Chi Associazione
Sportiva Dilettantistica”. Le norme sull’ordinamento interno sono altresì ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all’articolo 90 del DL 289/2002 e
del D.Lgs 36/2021. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i
necessari requisiti; ai fini sportivi l’Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.
L’Associazione ha la propria sede legale in Milano (MI) in Via Trenno, n. 41. Il trasferimento della sede legale all’interno del
Comune di Milano (MI) può essere deliberato dall’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione può
istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia.
L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, così come definito all’articolo 8 del D.Lgs 36/2021, ed opera in ambito
nazionale; ai sensi del D.Lgs 36/2021 inoltre, essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle
disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante domanda
deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2
– Fine Istituzionale e Attività –

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi, tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche (come già richiamato all’articolo 1), compresa l’attività didattica
per l’avvio e l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare lo sport del Wushu Kung Fu Tradizionale nella disciplina
del Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao, ed eventualmente, anche ogni
altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare
gli esperti in grado di proporle;
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, eventualmente anche in
collaborazione con altri enti ed ATI;
e) provvedere alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive;
f) gestire e/o realizzare in qualunque forma impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive;
g) provvedere alla fornitura delle attrezzature sportive per i propri atleti;
h) organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati,
gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;
i) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori
sportivi;
l) organizzare eventi ed attività ludiche, ricreative, olistiche e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e
della comunità, anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;
m) collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o secondarie a quelle
istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso
delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 3
– Associati e Tesserati –

A. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio
contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La mancata ammissione deve essere motivata.
Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:
– gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
– gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di
apposita domanda scritta e relativa ammissione;
– gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita
dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.
Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– candidarsi per ricoprire le cariche associative;
– partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
– votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi
dell’associazione.
Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:
– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle
disposizioni statutarie;
– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell’Associazione (articolo
2);
– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
B. Il tesserato è colui che si iscrive alle attività dell’Associazione come atleta (e non necessariamente anche come socio) con la
finalità di:
– imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive;
– partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o
ente di promozione sportiva alla quale l’Associazione è affiliata.
Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal Coni o dalla FSN/DSA/EPS cui l’associazione è affiliata.
A partire dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport e dei relativi decreti attuativi, il presente punto B. sarà sostituito da quanto
previsto dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021.

Articolo 4
– Perdita dello status di associato –

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può
recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto
con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.
Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa
annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30
giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:
– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi
sociali.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia
istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei
Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai
Regolamenti di Giustizia del Coni sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del Coni stesso.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non
possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 5
– Organi sociali –

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
– Il Collegio dei Probiviri (se costituito).
Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese
sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente
documentate) e salvo eventuali compensi per il consiglio direttivo purché non siano superiori al compenso massimo previsto per i
presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi
sociali sono liberamente eleggibili.

Articolo 6
– Assemblea degli Associati –

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota
associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo;
– elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
– elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
– delibera i regolamenti e le loro modifiche;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
– delibera in ordine all’esclusione degli associati;
– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento
degli scopi sociali;
– delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;
– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e
diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
– idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima
della data prevista per la riunione;
– idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell’Associazione), contenente gli
argomenti all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L’assemblea ordinaria viene
convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 deglassociati ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche
professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie,
allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda
convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte
col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché
in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati con
diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati con diritto di voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto
singolo previsto dal Codice Civile. Ogni associato può essere portatore di un’unica delega. Gli associati non possono partecipare
alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere
sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche
attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente
dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7
– Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli
associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli
associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,
il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare,
l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi
nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; questo meccanismo è attivabile fino ad esaurimento della
graduatoria dei non eletti.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla
nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per
tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino
all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli
associati;
– redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
– fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione, gli importi dei contributi di partecipazione alle attività e i
corrispettivi specifici per le eventuali attività commerciali;
– adottare provvedimenti disciplinari, come l’ammonizione, o la sospensione da 1 a 12 mesi. Resta facoltà dei soci soggetti a tali
provvedimenti ricorrere contro gli stessi alla prima Assemblea degli Associati utile.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal
Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al
Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI.
Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito salvo quanto previsto all’articolo 5.

Articolo 8
– Presidente –

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al
Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare
provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.
In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9
– Collegio dei Revisori dei Conti –

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da
3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate
competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del
Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il
Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico,
subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via
preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare,
anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel
quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Articolo 10
– Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri –

L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie
proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie
che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre
bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario
risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento
della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di
Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il
giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11
– Patrimonio dell’Associazione –

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati
e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
– da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non
possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, come previsto dall’articolo 24 del
Codice Civile.
Ancora, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 37 del Codice Civile.

Articolo 12
– Risorse economiche –

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli associati e dei tesserati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è
affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, ivi compreso il 5
per mille;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal
pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall’Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei
corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
– altre eventuali entrate commerciali e non,s previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (tra cui a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui all’articolo 2 del presente statuto, quali: i
proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla
gestione di impianti e strutture sportive);
– altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 13
– Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) –

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/
concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone
all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o
all’incremento del patrimonio associativo.

Articolo 14
– Liquidazione e devoluzione del patrimonio –

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria
approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di
attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità sportive uguali o analoghe e operanti nel
territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7) comma 1) lettera h) del D.Lgs
36/2021.

Articolo 15
– Clausole speciali di garanzia dell’assenza di scopo di lucro –

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2,
ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
Articolo 16
– Disposizioni finali –
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e
della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile Italiano. Dal momento della loro
entrata in vigore inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 (comunemente definito
quale “Riforma dello Sport”) e dei suoi decreti attuativi e correttivi.