L’Assemblea Generale dei Soci del Centro Ricerche Tai Chi Venezia Associazione Sportiva Dilettantistica, riunitasi il giorno 15 dicembre 2018 presso la Palestra della Scuola Media Statale “G.Cesare” in via Cappuccina n° 69 a Mestre, ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al proprio statuto, come di seguito esposto. Il Signor Cavallari Giuseppe viene delegato a sottoscrivere per l’approvazione l’allegato statuto.

Statuto Centro Ricerche Tai Chi A.s.d.

Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita una associazione denominata “CENTRO RICERCHE TAI CHI A.S.D. – Associazione Sportiva Dilettantistica”. L’associazione adotta come propria insegna il simbolo bianco e nero del TAI CHI, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuto. La denominazione ridotta dell’Associazione è “C.R.T. A.S.D.”.

Art. 2 SEDE
L’Associazione ha sede al Lido di Venezia presso l’abitazione del Signor Cavallari Giuseppe in via A.Calmo, 18. Può istituire sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali e rappresentanze in Italia e all’estero.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire al CONI o ad un Ente riconosciuto dal CONI. In tale caso si attiene alle norme e alle direttive dell’Ente cui ha aderito.

Art. 3 DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 L’Associazione, escluso ogni fine politico e di lucro, sorge con lo scopo di favorire:
a – sul piano personale, il raggiungimento di una sempre maggiore consapevolezza delle potenzialità dell’essere umano, fornendo nel contempo agli Associati mezzi idonei, metodi e tecniche per il conseguimento di una maggior capacità di autodeterminazione e di introspezione;
b – sul piano generale, il conseguimento di un armonioso equilibrio psicofisico tra individuo e ambiente.
L’Associazione si propone, in particolare, di:
a – promuovere e svolgere studi, rappresentazioni e corsi di Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche anche marziali affini, ginnastiche terapeutiche, fornendo di opere e saggi;
b – favorire l’accesso a seminari, scuole, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni, ecc., atti a sviluppare e rafforzare l’aspirazione al miglioramento della tecnica, suggerendo e proponendo ogni iniziativa che abbia attinenza con lo sviluppo e la conoscenza del Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche, anche marziali affini, ginnastiche terapeutiche e dell’ambiente ad esse collegato;
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c – rendere più agevole agli Associati l’applicazione e l’approfondimento di tecniche e metodi, organizzando corsi, attività didattiche, seminari, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni per l’ottenimento di capacità tecniche e psicofisiche e offrendo loro possibilità di riunirsi in gruppi di studio e di lavoro opportunamente guidati, in modo da consentire la pratica sperimentazione ed il più facile raggiungimento dei risultati;
d – mettere e disposizione degli Associati tutte le attrezzature e/o provvedere alla fornitura agli stessi delle attrezzature inerenti e/o necessarie per l’attività da svolgere;
e – partecipare all’attività di altri organismi nazionale e esteri, associazioni e fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni e studi in genere che operino in sintonia con l’Associazione, realizzando programmi di collaborazione e di aggiornamento nei campi di interesse comune;
f – favorire, promuovere e organizzare attività associativa per il tempo libero con finalità ricreative come momento di incontro culturale.

Art. 5 MEZZI
L’Associazione trae i mezzi per l’attuazione delle proprie attività da quote di iscrizione e di partecipazione dei soci, sovvenzioni di sostenitori, contributi volontari ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità, lasciti e rendite del proprio patrimonio. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione. Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

Art. 6 SOCI
I soci si distinguono in: soci under 16, soci ordinari e soci istruttori.
Chiunque desideri entrare a far parte dell’Associazione, a fronte del versamento della quota di iscrizione, dovrà presentare domanda per diventare socio redatta su apposita scheda fornita dall’Associazione. Essa impone l’accettazione integrale dello Statuto. Per i minori di età, la domanda di ammissione deve essere controfirmata da un genitore del richiedente o da chi ne fa le veci.
La quota di iscrizione verrà determinata dal Consiglio Direttivo.
Ciascun socio in regola con il versamento della quota può esercitare il diritto di voto in Assemblea e partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
L’adesione del socio maggiore di età comporta il diritto di voto nell’Assemblea per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione o la modifica dello Statuto o dei regolamenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la limitazione dei diritti di socio in funzione di questa.
La quota sociale e i diritti di socio sono intrasmissibili, salvo i casi previsti dalla Legge.
La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 7 RECESSO
Il socio ha diritto di recesso, fermo restante il suo impegno al pagamento delle quote fino al completamento dell’anno in corso.
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Art. 8 – MOROSITA’
Il socio moroso sarà invitato al pagamento delle quote e potrà essere sospeso da ogni attività sociale fintanto che non si metterà in regola con il pagamento delle quote sociali. La morosità produce la perdita della qualifica di socio.

Art. 9 – ESENZIONI
E’ demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di esentare dal versamento delle quote sociali coloro che intendessero partecipare all’Associazione e non fossero in grado di contribuire materialmente.

Art. 10 – AMMONIZIONE, RADIAZIONE, SOSPENSIONE
I soci colpevoli di inosservanza dello Statuto, dei regolamenti o di gravi mancanze, sono passibili:
a) dell’ammonizione;
b) della radiazione;
c) della sospensione a tempo indeterminato.
I provvedimenti disciplinari vengono deliberati dal Consiglio Direttivo, eccetto per quanto attiene il punto b) ove ci si rimetterà alla decisione dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca delle punizioni inflitte.

Art. 11 –ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Revisore dei Conti.
L’elezione degli organi amministrativi è libera e svincolata da qualsiasi limite che impedisca la partecipazione dei soci all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è composta dai soci in regola con il versamento della quota.
Art. 13 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
I compiti dell’Assemblea sono i seguenti:
– approvazione del rendiconto economico della gestione e del rendiconto preventivo;
– elezione degli organi direttivi dell’Associazione;
– nomina del Segretario;
– modificazione o rinnovo dello Statuto
– deliberazione di scioglimento dell’Associazione e impartizione delle direttive per la devoluzione dei beni;
– deliberazione su ogni argomento che riguardi in maniera fondamentale la vita e l’indirizzo istituzionale dell’Associazione:

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico della gestione e del rendiconto preventivo e, quando occorra, per l’elezione del Consiglio Direttivo.
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Può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, nel qual caso dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla delibera.
L’Assemblea può essere convocata anche da tanti soci che rappresentino un quinto degli iscritti a mezzo domanda presentata al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.
L’Assemblea verrà convocata, almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito WEB dell’Associazione contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della convocazione nonché eventualmente gli stessi elementi per la seconda convocazione, che non potrà essere fissata entro le 24 ore dalla prima convocazione andata deserta. Lo stesso avviso di convocazione dovrà essere effettuato mediante invio ad ogni singolo associato, in regola con il versamento della quota di associazione, di un messaggio di posta elettronica o ordinaria o fax o telegramma. L’avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato sul bollettino dell’Associazione con gli stessi termini di cui sopra.

Art. 15 – PRESIDENZA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.In sua assenza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. In mancanza, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea dirige i lavori, concede e toglie la parola, mantiene l’ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione.

Art. 16 – VALIDITA’
Le adunanze dell’Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei soci iscritti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Tuttavia, per sciogliere l’Associazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.

Art. 17 – DELIBERAZIONI
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno constatate da processo verbale che verrà firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 18 – DELEGHE
E’ ammesso farsi rappresentare nelle assemblee, nelle discussioni, deliberazioni e votazioni da altri aventi diritto di partecipare all’Assemblea mediante delega specifica, volta per volta, ma nessuno può essere portatore di più di una delega.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall’Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai sette membri designati nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La propria opera viene prestata gratuitamente, salvo il riconoscimento delle spese sostenute per svolgere i propri incarichi.
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Art. 20 – SOSTITUZIONE
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altri motivi, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione fino alla prossima assemblea.

Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
In particolare:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente;
b) convoca l’Assemblea dei Soci;
c) delibera sull’ammissione dei soci provvedendo senza motivazione. Ha facoltà di pronunciare la decadenza o l’espulsione di qualsiasi socio, ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri e responsabili di zona, i quali agiranno in conformità e nei limiti delle deleghe loro conferite;
d) regola e organizza le attività sociali e determina l’importo ella quota associativa annuale e quella di iscrizione, nonchè le modalità di versamento;
e) provvede alla gestione e all’amministrazione del patrimonio con poteri di ordinaria amministrazione, esclusi gli atti che lo statuto riserva esplicitamente all’Assemblea dei Soci;
f) predispone il rendiconto economico e finanziario annuale della gestione e il rendiconto preventivo, esponendo in detti documenti per categorie omogenee gli introiti conseguiti e le spese sostenute nel corso dell’esercizio sociale ed evidenziando l’avanzo o il deficit di gestione. Predispone il rendiconto ex art. 8 comma 1 del Dlgs. del 04/12/97 n. 460 quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge. I rendiconti possono essere presi in visione dai soci nei quindici giorni che precedono l’Assemblea;
g) ha facoltà di transigere, accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, donazioni e lasciti e, in genere, di esercitare ogni facoltà occorrente per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno e in sessione straordinaria ogni volta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre quarti dei suoi membri.
Le adunanze sono valide se, in prima convocazione e in seconda convocazione, è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza relativa dei voti presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
E’ fatto divieto al Presidente e ai Consiglieri, pena la decadenza, di ricoprire analoghi incarichi presso altre associazioni della medesima disciplina.
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Art. 22 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti inerenti l’Associazione ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e/o dai regolamenti delle federazioni sportive e/o culturali competenti.
Per il compimento dei singoli atti e per determinati compiti e funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.

Art. 23 – IL SEGRETARIO
Il Segretario nominato dall’Assemblea dei Soci, coadiuvato dall’eventuale personale di segreteria, tiene la corrispondenza e ne firma quella ordinaria, conserva l’archivio, compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle
Assemblee previste dal presente Statuto conservandoli tra gli atti sociali; cura il rilascio delle tessere, ha la sorveglianza su tutto ciò che riguarda l’andamento sociale e provvede all’applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto, tra i soci, dall’Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo e per la sua stessa durata. Egli assolve i compiti di controllo con le facoltà riconosciute dal Codice Civile in materia di Collegio Sindacale in quanto applicabili. Con le stesse modalità l’Assemblea elegge un Revisore dei Conti supplente che entrerà in carica in caso di impossibilità o di dimissioni del Revisore dei Conti. La carica deve intendersi gratuita.

Art. 25 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Quello finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 – COMPENSI
I componenti degli organi amministrativi dell’Associazione non percepiscono alcun compenso ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali.

Art. 27 – NOTIZIARIO
L’Associazione potrà istituire rapporti con gli organi della stampa e favorire la pubblicazione di un notiziario avvalendosi dell’opera di un Comitato di Redazione, in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Art. 28 – SEDI SECONDARIE
L’Associazione promuoverà in proprio o presso Enti o Associazioni o Studi privati in tutte le province d’Italia ed eventualmente all’estero, fatte salve le norme di Legge, la costituzione di sedi secondarie o sezioni e di gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione che divulghino gli scopi dell’Associazione stessa.
Tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito e gli interessi dell’Associazione e saranno istituite dal Consiglio Direttivo
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Art. 29 – RISULTATO DI GESTIONE
Gli eventuali avanzi attivi di gestione dell’Associazione dovranno essere impiegati totalmente per l’organizzazione, l’ampliamento ed il potenziamento delle strutture dell’Associazione, dopo eventuale imputazione ad un fondo di riserva approvato dall’Assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione.

Art. 30 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, l’Assemblea fisserà le modalità di liquidazione secondo le norme vigenti in materia. Eventuali beni residui saranno devoluti al altra associazione nell’ambito dello sport, secondo quanto previsto dalla Legge 128/2004.

Art. 31 – ARBITRI
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al rapporto associativo saranno risolte tramite arbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civile di cui all’art. 806 e seguenti.
Se la controversia coinvolge due sole parti, le stesse nomineranno il proprio arbitro. Gli arbitri così designati, di comune accordo nomineranno un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale.
In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia, il quale provvederà anche alla loro sostituzione nei casi di cui agli artt. 811 e 813 c.p.c.
Qualora la disputa coinvolga più di due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente, nell’ipotesi in cui le parti, spontaneamente, si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali contrastanti.
Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tale raggruppamento, il Collegio sarà formato da tanti arbitri quante sono le parti.
Ogni parte coinvolta nella controversia procederà alla nomina di un arbitro.
Gli arbitri così nominati, di comune accordo, designeranno uno o due ulteriori arbitri, così fa formare un Collegio Arbitrale composto da un numero di membri dispari.
Nell’eventuale inerzia o disaccordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Venezia.
E’ fatta salva la facoltà, sia nel caso di lite coinvolgente una pluralità di parti che in quella a due soli compromettenti, di optare per la designazione, di comune accordo, di un arbitro unico da nominarsi congiuntamente o, in difetto, per opera del Presidente del Tribunale di Venezia.
La sede dell’arbitrato è stabilita a Venezia.
Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per lo svolgimento dell’intero procedimento, valgono, per quanto qui non espressamente definito, le norme del codice di procedura civile.
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Gli arbitri si pronunceranno sulla controversia secondo il diritto.
La validità e l’interpretazione della presente clausola compromissoria sono sottoposte al diritto italiano.

Art. 32 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Venezia, 2 gennaio 2019

Il Presidente
Giuseppe Cavallari